Tributi Consorzio di Bonifica e un’importante sentenza: il vantaggio deve essere “diretto, effettivo e dimostrabile”

Tributi Consorzio di Bonifica e un’importante sentenza: il vantaggio deve essere “diretto, effettivo e dimostrabile”

18 Giugno 2021 Off Di Pantaleo Gianfreda
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La sede del Consorzio di Bonifica ad Ugento

Cittadini in rivolta per i nuovi avvisi di pagamento inviati pochi giorni fa dal Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” e relativi all’anno 2017. Molti mi hanno chiesto cosa fare, se devono o meno pagare.

Prima di rispondere e scrivere su una materia così discussa e controversa, ho voluto documentarmi, soprattutto dopo una recente e innovativa sentenza della Commissione Tributaria di Lecce, di cui hanno ampiamente parlato giornali e social. Sono riuscito finalmente ad avere copia e studiare la sentenza, che trovo chiara, ineccepibile e ben motivata.

La sentenza, emessa il 26 maggio 2021, ha fatto chiarezza (forse finalmente) sull’annosa questione dei tributi richiesti dal Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” ai proprietari di fondi (tributo cod. 630).

Secondo la sentenza, il pagamento deve essere richiesto dal Consorzio solo quando il beneficio sia “diretto, concreto, effettivo e dimostrabile” per il fondo oggetto della richiesta di tributo.

Non è sufficiente – recita la sentenza – un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale. Si richiedono, invece, un vantaggio specifico, riguardante il fondo del quale si tratta, indipendentemente dal resto della zona, considerata nella sua globalità, concreto, cioè effettivo e dimostrabile, e, infine, diretto, cioè non di riflesso”.

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La sentenza è stata emessa dalla II Sezione della Commissione Tributaria provinciale di Lecce presieduta dal dott. Paolo Pepe e composta dal dott. Giovanni Pellegrino, giudice relatore, e dal dott. Arturo Sartori.

Giovanni Pellegrino, Giudice Tributario e relatore della sentenza

Una curiosità: il giudice relatore dott. Pellegrino è (guarda caso!) originario di Collepasso e, seppur da anni residente a Matera, è rimasto molto legato al suo paese natìo, dove risiedono le sorelle e tanti vecchi amici. Dopo aver iniziato l’attività lavorativa nella Polizia di Stato, il dott. Pellegrino si è laureato presso l’Università di Bari in Economia e Commercio, avviando poi una proficua attività professionale a Matera sino a diventare Giudice tributario a Lecce dopo aver superato un concorso.

Diciamo, pertanto, di “stare in buone mani”, sia per la riconosciuta professionalità del Magistrato sia perché egli, figlio di due indimenticabili “personaggi” della nostra comunità (“lu Craziu e la ‘Saia”), ben conosce le vessazioni cui spesso sono sottoposti i cittadini.

Nell’articolata decisione la Commissione Tributaria fa riferimento in premessa alla sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 19 ottobre 2018, che, “in merito all’imposizione del tributo consortile” e ai suoi “presupposti di imponibilità”, ha tra l’altro statuito che “il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale e futuro, perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta”.

In altri termini, secondo la Corte Costituzionale “deve sussistere necessariamente un beneficio per il consorziato contribuente per legittimare l’imposizione fiscale”.

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La Commissione Tributaria richiama, inoltre, la stessa Legge regionale n. 4/13.3.2012Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”. Essa prevede (art. 18) che “per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica”.

Pei i Giudici tributari, pertanto, non può essere applicabile la “teoria della presunzione probatoria a favore del consorzio” e, comunque, essa “andrebbe rivista“.

Nel corso del processo il Consorzio di Bonifica non è stato in grado di offrire “spunti concreti a sostegno della sussistenza del vantaggio diretto e specifico” sul fondo del ricorrente. Anzi, dagli atti dello stesso Consorzio, risulta che “opere di manutenzione e bonifica sono state eseguite fino al 2011 in 43 Comuni, ma non vi è traccia di opere analoghe negli anni successivi”.

La Commissione Tributaria provinciale, nell’accogliere il ricorso e annullare l’avviso del Consorzio, afferma che “rimane una mera enunciazione” la circostanza, non dimostrata, che “il consorzio ciclicamente attui interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sua competenza e di diretta gestione al fine di garantire la migliore salvaguardia delle proprietà immobiliari”.

La sentenza potrebbe segnare un vero “spartiacque” nel rapporto tra utenti e Consorzio di Bonifica.

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Alla luce di tale sentenza, i cittadini possono decidere liberamente come comportarsi. Se riscontrano un beneficio “diretto, effettivo e dimostrabile” sul loro terreno, devono pagare. Se ritengono di pagare comunque, sono liberi di farlo. Altrimenti possono non pagare, ma, al fine di tutelarsi da eventuali e successive azioni del Consorzio, devono inviare un’“istanza di autotutela” al Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” tramite raccomandata o pec.

Alcuni esperti hanno elaborato un fac simile, che sottopongo all’attenzione e all’uso di chi volesse usufruirne, che, compilato, va inviato al Consorzio di Bonifica (cliccare e scaricare Istanza Autotutela word o Istanza Autotutela pdf).

Pantaleo Gianfreda

Copia della sentenza

 


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Pantaleo Gianfreda