Pagliara-Gianfreda: 0-1. PM e GIP archiviano denuncia del D.S.

13 Marzo 2009 Off Di Pantaleo Gianfreda
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Il P.M. De Palma e il G.I.P. Aprile della Procura di Lecce non hanno intravisto alcuna diffamazione nel mio articolo “I genitori? Non possono assistere al Consiglio d’Istituto! Così parlò Pagliara!”, pubblicato su questo sito il 1° luglio 2008. Riconosciuto il diritto di critica e di satira: secondo il GIP, “nel caso di specie sono agevolmente riconoscibili gli estremi di una critica, con aspetti di satira, nei riguardi dell’operato di un pubblico ufficiale ed in relazione ad un’attività amministrativa di rilevanza pubblica”. Vanificato un tentativo di conciliazione proposto dal Giudice, per il quale avevo dato la mia disponibilità.

“Fumo nero”, stavolta, per Pagliara. “Fumo bianco” per il vostro cronista.

Prima il Pubblico Ministero dr. Giovanni De Palma, poi, dopo il ricorso, il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) dr. Ercole Aprile sconfessano Pagliara. Il G.I.P., infatti, nell’udienza del 5 marzo scorso, ha predisposto l’archiviazione definitiva di una denuncia per diffamazione presentata dal Pagliara nei miei confronti, confermando quanto già disposto dal P.M. con la sua richiesta del 10 dicembre 2008.

Riepilogo i fatti.

Il 5 agosto 2008 Sergio Pagliara aveva presentato una denuncia-querela contro di me per l’articolo “I genitori? Non possono assistere al Consiglio d’Istituto! Così parlò Pagliara! (vedi) ”, pubblicato su questo sito il 1° luglio 2008, dopo i noti fatti del Consiglio d'Istituto del 30 giugno. Egli ravvisava nell’articolo “gravi fatti lesivi della propria dignità ed onorabilità” ed offese alla sua “reputazione” e chiedeva persino che venisse disposto “il sequestro probatorio e preventivo presso il prefato portale web dell’articolo”.

Il 10 dicembre 2008, il P. M. dr. De Palma, esaminati gli atti, aveva disposto l’archiviazione della denuncia, rilevando “che l’articolo in questione si limita a riportare, in chiave critica ed in parte satirica, quanto accaduto durante il consiglio di istituto del 30.6.2008 (argomento certamente di interesse pubblico per la collettività del Comune di Collepasso, consultabile sul quasi omonimo sito), sicché è da ritenere nel caso operante la causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p.”.

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Il 29 dicembre 2008, Pagliara, dopo la notifica della richiesta di archiviazione, presentava opposizione al G.I.P., il quale fissava al 5 marzo l’udienza per la discussione.

Il 5 marzo scorso, ero presente all'udienza insieme al mio legale e a quello di Pagliara. Assente, però, il querelante. Il Giudice, preliminarmente, ha invitato le parti a trovare un accordo (preesiste altra denuncia del Pagliara contro di me e due mie nei suoi confronti, una delle quali fa proprio riferimento ai fatti del 30 giugno 2008). Ho espresso subito la mia disponibilità, nonostante fossi convinto delle mie ragioni, anche per dare un personale e concreto segnale di distensione. Sospesa l’udienza, tale possibilità, però, è subito evaporata per taluni atteggiamenti del legale del D.S. Ripresa l’udienza e sentite le parti, il G.I.P. si è riservato il parere, che ha depositato lunedì 9 marzo.

Riporto integralmente l’ordinanza di archiviazione:

Il giudice per le indagini preliminari dr. Ercole Aprile

letta la richiesta di archiviazione, qui pervenuta il 12.1.2009, formulata dal p.m. in sede nel procedimento sopra indicato nei confronti di Gianfreda Pantaleo, sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui all’art. 595 c.p.;

visto l’atto di opposizione presentato dalla persona offesa Pagliara Sergio;

sentite le parti comparse nell’odierna udienza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 409 co. 2 c.p.p.;

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ritenuto che la richiesta di archiviazione meriti di essere accolta nel merito in quanto gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio: questo ufficio ha già avuto occasione di occuparsi di altri episodi concernenti la quotidiana vita scolastica dell’istituto comprensivo statale di Collepasso, di cui il Pagliara è il dirigente, rilevando come asperità caratteriali dei protagonisti e scarso spirito di collaborazione tra gli interessati avessero provocato una situazione di permanente contrapposizione tra dirigente e taluni docenti, ovvero taluni genitori, situazione con riferimento alla quale sarebbe stato possibile riconoscere l’esistenza di problematiche di natura amministrativa, ma non anche di condotte per le quali poteva essere giustificato l’incisivo intervento dell’autorità giudiziaria penale; tale premessa vale anche in questa sede per pronunciarsi sulla ulteriore vicenda oggetto della querela presentata il 5.8.2008 dal Pagliara, il quale si lamentò di essere stato offeso dalle dichiarazioni contenute in uno scritto, inserito nel sito web www.infocollepasso.it, a firma dell’odierno indagato Gianfreda, vice sindaco di quel comune, scritto relativo a quanto accaduto in occasione di una seduta, del 30.6.2008, del consiglio di istituto, allorquando il Pagliara avrebbe allontanato alcuni genitori di alunni dall’aula, “tornando poi sui suoi passi” e chiedendo agli stessi di presenziare ai lavori di quell’organo collegiale;

ora – premesso che nel caso di specie sono agevolmente riconoscibili gli estremi di una critica, con aspetti di satira, nei riguardi dell’operato di un pubblico ufficiale ed in relazione ad un’attività amministrativa di rilevanza pubblica – va rammentato che, secondo l’oramai pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la scriminante del diritto di critica, a differenza di quella del diritto di cronaca, presuppone un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse: nel caso oggi in esame non vi sono affatto dati per sostenere che il Gianfreda ebbe a dichiarare elementi totalmente falsi, essendosi limitato a riportare una serie di considerazioni critiche circa le determinazioni adottate dal Pagliara in occasione della indicata seduta del consiglio di istituto, e comunque in ordine a vicende con riferimento alle quali più che legittimo è l’interessamento dell’opinione pubblica; d’altro canto, non vi sono ragioni per asserire che il Gianfreda ebbe ad eccedere il limite della continenza, che pure nel caso di diritto di critica va rispettato, dato che nelle sue valutazioni, pur caratterizzate da una certa asprezza di toni e da un non celato sarcasmo, non sono contenute frasi o aggettivi qualificabili in termini di gratuito attacco alla persona ovvero di formalmente ingiustificata offesa all’altrui reputazione;

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visti gli artt. 409 e segg. c.p.p.;

p.q.m.,

dispone l’archiviazione del procedimento di cui in premessa”.

Che altro aggiungere, nell'esercizio dei miei legittimi diritti di cronaca, critica e satira?!? Niente, al momento. Per chi sa leggere e scrivere, l'ordinanza del GIP è abbastanza chiara. Salvo che ulteriori e similari eventi futuri, che auspico non si verifichino dopo questa istruttiva ordinanza, non mi inducano ad esercitare sino in fondo, e per intero, i miei legittimi diritti…

Mi auguro che questa sentenza aiuti a riportare maggiore serenità e senso del diritto nella scuola di Collepasso e che qualcuno capisca finalmente che la scuola non è "privacy", ma "attività amministrativa di rilevanza pubblica" e, come tale, assoggettata a tutti i doveri della Pubblica Amministrazione, compresi quelli di controllo, trasparenza e partecipazione.


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Pantaleo Gianfreda