I blog non sono stampa clandestina e non sono un prodotto editoriale.

11 Maggio 2012 Off Di Pantaleo Gianfreda
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Alle ore 19 e 30 le Parole del Presidente della terza sezione della Cassazione risuonano nell’aula oramai vuota del Palazzaccio.
Il Supremo Collegio emette cosi una sentenza molto attesa e pone cosi fine a cinque anni di dispute dottrinarie e “infuocati” dibattiti sulla natura dei blog giornalistici e sulla loro clandestinità in caso di non registrazione presso l’apposito registro delle testate editoriali del Tribunale, assolvendo lo storico e giornalista siciliano Carlo Ruta accusato di diffamazione a mezzo stampa e stampa clandestina.
Dunque i blog (anche giornalistici) non rientrano nei prodotti editoriali della legge sull’editoria, non devono essere registrati e non sono stampa clandestina.
La III Sezione della Corte di Cassazione presieduta da Saverio Felice Mannino, con la relazione del magistrato Santi Gazzara e la presenza del sostituto procuratore generale Policastro, ha deciso oggi in udienza pubblica sullo scottante caso degli obblighi di registrazione come testata telematica dei blog e sulla natura di stampa clandestina dei blog non registrati.
La vicenda ha tratto origine dal caso di Carlo Ruta , giornalista e saggista siciliano, condannato nel 2008 dal tribunale di Modica per il reato di stampa clandestina, pronuncia confermata poi nel 2011 dalla Corte di appello di Catania.
Il giornalista curava saltuariamente un blog denominato “Accade in Sicilia”, che forniva un informazione sui fenomeni mafiosi presenti sul territorio siciliano che, a un certo punto era divenuto oggetto di una querela per diffamazione da parte di un Magistrato sentitosi offeso da alcuni scritti presenti sul blog.
Il tribunale di Modica aveva ritenuto in primo grado che il blog del saggista fosse una vera e proprio testata giornalistica, e che, pertanto, da un lato dovesse considerarsi “prodotto editoriale” secondo quanto previsto dalla legge n. 62/2001, dall’altro, proprio in quanto “stampa periodica, dovesse essere registrato presso il Tribunale competente,
La Corte d’appello di Catania aveva, come si è detto, confermato il tutto.
All’udienza in Cassazione, svoltasi intorno alle 12 e 30 del 10 maggio nell’Aula della terza sezione, il Sostituto procuratore generale aveva concluso per la responsabilità del Ruta, dichiarando fra l’altro “ la Corte d’appello ha ben deciso” evidenziando come in realtà la normativa sulla stampa fosse un paracadute per i blogger che si fossero trovati a subire un sequestro in quanto la legge sulla stampa, come è noto, proteggerebbe le pubblicazioni con un regime di sequestrabilità costituzionalmente previsto.
La natura “giornalistica” del blog di Ruta valeva a differenziare, secondo la pubblica accusa, lo stesso blog dai forum e dalle chat, che la stessa terza sezione della Cassazione, con il medesimo relatore del caso odierno, aveva invece nel 2008 escluso dal campo di applicazione del prodotto editoriale.
La difesa dello storico, rappresentata dall’Avv. Arnone, ha invece evidenziato l’illogicità dell’equiparazione (e della conseguente responsabilità per stampa clandestina di chi non registra il proprio blog) fra testate giornalistiche e blog che, di fatto obbligherebbe migliaia di blogger a registrarsi presso la cancelleria del tribunale competente.
Durante l’arringa il difensore di Ruta ha anche svelato di aver ricevuto una comunicazione dall’On. Giuseppe Giulietti, relatore della norma sull’editoria del 2001, che gli avrebbe confermato che i blog non rientrano, né intendevano essere inclusi, nella nozione di prodotto editoriale, e che ciò risultava evidente dalla lettura della relazione preparatoria alla legge sull’editoria, ricevendo peraltro, come risposta dal presidente del Collegio, l’invito ad attenersi al concetto giuridico di “prodotto” editoriale risultante dalla norma, l’unico elemento in grado di essere valutato, secondo il Presidente, dal Collegio. Il dubbio è rimasto sino alle ore 19 e 30 di oggi.
Da oggi i blog (ed i giornalisti) sul web saranno un po’ più liberi.

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Pantaleo Gianfreda
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