15 milioni di euro dalla Regione per tirocini formativi ed incentivi all’occupazione

23 Novembre 2011 Off Di Pantaleo Gianfreda
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Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia l’Avviso n. 4/2011 “Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento ed incentivi all’occupazione stabile”. Il finanziamento complessivamente disponibile è pari a euro 15.000.000,00, di cui euro 5.000.000,00 per l’”Intervento 1” (attivazione presso imprese operanti sul territorio della Regione Puglia di tirocini, finalizzati al successivo inserimento occupazionale) ed euro 10.000.000,00 per l’ “Intervento 2” (erogazione di incentivi per l’assunzione, rivolti alle imprese ospitanti che, al termine del periodo di tirocinio, assumono il tirocinante)

 
E stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 3 novembre l’Avviso n. 4/2011 “Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento ed incentivi all’occupazione stabile”.
Il finanziamento complessivamente disponibile è pari a euro 15.000.000,00, di cui euro 5.000.000,00 per l’ “Intervento 1” ed euro 10.000.000,00 per l’ “Intervento 2”.
Intervento 1: attivazione presso imprese operanti sul territorio della Regione Puglia di tirocini, finalizzati al successivo inserimento occupazionale nelle forme di cui all’Intervento 2 della durata minima di 720 ore e massima di 960 ore e con previsione di erogazione di una indennità di frequenza, di importo pari ad euro 5,00 per ogni ora di effettiva presenza e, comunque, per un importo complessivo non superiore ad euro 4.800,00, al lordo delle ritenute ed imposte di legge se ed in quanto dovute; tale indennità sarà per il 50% a carico della Regione Puglia e per il restante 50% a carico del soggetto ospitante. L’indennità di frequenza, ai soli fini fiscali, è assimilabile ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. c), del DPR n. 917/1986 – TUIR; essa non costituisce, invece, reddito al fine del raggiungimento dei limiti previsti per il possesso e il mantenimento dello stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.
Intervento 2: erogazione di incentivi per l’assunzione, rivolti alle imprese ospitanti che, al termine del periodo di tirocinio, assumono il tirocinante o, in caso di più tirocinanti, assumono almeno il 50% di essi con contratto a tempo indeterminato con orario non inferiore alle 24 ore settimanali. Il contributo per l’assunzione è concesso nell’intensità massima del 50% del costo salariale lordo calcolato nei 12 mesi successivi all’assunzione.
Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare al presente avviso, direttamente o per il tramite delle organizzazioni datoriali di riferimento, le imprese di qualsiasi dimensione, le cooperative, i consorzi di piccole e medie imprese, aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della Regione Puglia.
Destinatari
Disoccupati/e o inoccupati/e, anche di lunga durata, qualificati come soggetti svantaggiati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
– età compresa tra 18 e 25 anni, elevati a 29 anni, se laureati, che, alla data di attivazione del tirocinio, risultino aver conseguito il titolo di studio da non più di dodici mesi;
– ovvero, in alternativa, età compresa tra 18 e 25 anni, elevati a 29 anni, se laureati, che siano inoccupati/disoccupati di lunga durata (inoccupati/ disoccupati da più di sei mesi) ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 297 del 2002;
– possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ovvero di un titolo di laurea (triennale, specialistica/magistrale, vecchio ordinamento o titolo equipollente rilasciato da Università straniere);
– status di inoccupato/a o disoccupato/a, privo/a di qualsiasi rapporto di lavoro e di qualsiasi forma di sostegno al reddito, risultante da idonea attestazione rilasciata dal centro per l’impiego competente per territorio, o, in alternativa, da autocertificazione resa ai sensi del D.p.R. n. 445 del 2000;
– residenza nel territorio regionale da almeno 2 anni;
– cittadini italiani e comunitari, nonché stranieri regolarmente soggiornanti;
– non aver prestato attività lavorativa nell’impresa ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio.
– non essere in rapporto di parentela fino al terzo grado o in rapporto di affinità fino al secondo grado con il legale rappresentante dell’impresa o con uno dei consiglieri di amministrazione o con il tutor tecnico (responsabile aziendale);
– non rivestire cariche societarie all’interno dell’impresa ospitante.

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Pantaleo Gianfreda
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