Leggo su facebook un post pubblicato da Lucio Russo, con allegato documento, che scrive: “Nei giorni scorsi per l’ennesima volta ho protocollato una richiesta per sollecitare il sindaco a pubblicare i dati patrimoniali e reddituali degli amministratori comunali, chissà se questa volta risponderà?”.
L’“ennesima” richiesta fa seguito ad altre precedenti cui la sindaca non ha mai risposto, sebbene, come noto, la legge 241/90 e s.m.i. e i relativi Regolamenti comunali di attuazione impongano al rappresentante dell’Ente locale di rispondere ad ogni cittadino nel termine dei trenta giorni dalla data di protocollo di una qualsiasi istanza.

Come ho già detto pubblicamente in un comizio mesi fa, la richiesta di Lucio è legittima ed ha fondamento giuridico. Pertanto l’Amministrazione comunale, in primis il sindaco e il Segretario comunale (per legge garante della legalità e della trasparenza di un Comune), dovrebbe attivarsi al fine di realizzare quanto richiesto.
In premessa va precisato che le fonti normative che regolano l’attività di un Comune sono la Costituzione, le leggi emanate da Stato e Regione e le norme, di carattere “integrativo” e “migliorativo”, che un Comune si dà tramite l’approvazione dello Statuto comunale (definito la “piccola Costituzione” di un Comune) e dei Regolamenti comunali al fine, soprattutto, di migliorare ulteriormente la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e la trasparenza della Pubblica Amministrazione.
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) prevede l’obbligo anche per gli Enti locali di pubblicare le dichiarazioni reddituali e patrimoniali degli amministratori, ma ha stabilito che a tale obbligo non sono tenuti “I Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti”.
La norma generale non esclude, però, la possibilità di recepire la norma cui sono obbligati i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti anche per quelli con popolazione inferiore e, avendo per legge un Comune autonomia statutaria e regolamentare, lo può fare attraverso lo Statuto e i regolamenti comunali.
È quello che ha fatto il Comune di Collepasso con l’approvazione dello Statuto comunale nel novembre 2006 e la modifica del Regolamento del Consiglio comunale nel giugno 2015.
Ad ambedue gli atti, che normano e vincolano l’attività comunale nell’ambito della più ampia legislazione nazionale, ho partecipato personalmente ed attivamente: l’approvazione dello Statuto, che redassi personalmente con l’ausilio della Segreteria comunale e venne discusso per mesi nell’ambito di un’apposita Commissione consiliare, fu il primo impegno che assunsi e portai a termine agli albori dell’Amministrazione 2006-2011 in qualità di vicesindaco ed assessore alla Partecipazione e alle Attività istituzionali; alla modifica del Regolamento del Consiglio comunale, che era stato approvato nel lontano febbraio 1994 quando rivestivo la carica di assessore all’Informazione e alla Partecipazione, contribuii attivamente da consigliere di opposizione con alcuni buoni, anche se non del tutto soddisfacenti, risultati.
Lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.11.2006 ed entrato in vigore il 26.1.2007, prevede chiaramente all’art. 12 c. 9:
Il vigente Regolamento del Consiglio comunale, modificato ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26.6.2015, prevede all’art. 26, c. 1:
Appare chiaro, pertanto, che sia lo Statuto che il Regolamento comunale (modificato e integrato nel 2015, cioè a due anni di distanza dall’entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013) prevedano l’obbligo per consiglieri e amministratori di Collepasso di “comunicare annualmente i redditi posseduti”. È un obbligo che ha valore di legge e solo la cancellazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, che il Consiglio comunale potrebbe anche annullare o modificare se tale è la volontà della maggioranza, riporterebbe all’applicazione sic et simpliciter della più generale previsione legislativa che non obbliga (ma nemmeno vieta) alla pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali per gli amministratori dei Comuni inferiori a 15.000 abitanti. Come fu all’epoca una scelta politica quella di permettere maggiore trasparenza, così oggi potrebbe essere una scelta politica decidere e statuire il contrario, assumendosi ognuno le proprie responsabilità politiche.
Alla luce della pregressa esperienza amministrativa che mi ha visto protagonista attivo di atti e proposte statutari e regolamentari tesi ad ampliare la possibilità di maggiore partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e di maggiore trasparenza dell’attività politico-amministrativa (norme che, purtroppo, vengono dimenticate e quasi mai rispettate), mi permetto, pertanto, sommessamente di invitare l’Amministrazione a dare seguito alle norme statutarie e regolamentari previste per il nostro Comune, salvo che non intendano modificarle… anche, come scrive il cittadino nella sua istanza, per “evitare il nascere di dubbi e sospetti sull’attività amministrativa”.
Al momento non aggiungo altro.
Mi auguro che, nel termine massimo dei trenta giorni previsti dalla legge e possibilmente prima, chi di competenza, cioè il sindaco, risponda positivamente alla richiesta del cittadino!
Pantaleo Gianfreda
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