La Prefettura respinge un ricorso contro il Photored

5 Agosto 2008 Off Di Pantaleo Gianfreda
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Con ordinanza del 16 luglio, la Prefettura di Lecce ha respinto il ricorso di un cittadino contro la multa comminata dai Vigili di Collepasso per l’infrazione rilevata a mezzo di apparecchiatura elettronica a postazione fissa Photored. L’importo della multa è stato raddoppiato. Vengono, in tal modo, completamente smentite le demagogiche posizioni di alcuni consiglieri di opposizione e confermati i corretti atti dell’Amministrazione comunale. Si riporta, per opportuna lettura, il testo integrale dell’ordinanza prefettizia.

La Prefettura dà ragione al Comune di Collepasso e respinge il ricorso di un cittadino contro la multa per infrazione rilevata con i Photored installati da alcuni mesi dall'Amministrazione negli incroci semaforici. L’ordinanza porta la data del 16 luglio 2008 ed è stata notificata al Comune in questi giorni.

Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito integralmente l’illuminante contenuto dell’ordinanza medesima (omettendo, naturalmente, i dati identificativi del cittadino). 

Il Prefetto di Lecce Ufficio Territoriale del Governo

VISTO il S.P.V. n… del … con il quale il Comando Polizia Municipale di COLLEPASSO ha accertato che il veicolo … targato … di proprietà della ditta … condotto da … ha violato in data …. l’art. 146, comma 3 C.d.S. perché proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione di marcia. Infrazione rilevata a mezzo di apparecchiatura elettronica a postazione fissa denominata PHOTORED F17A.

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LETTO il ricorso presentato dall’interessato e acquisito agli atti dell’organo accertatore in data 25.01.08;

CONSIDERATO che con rapporto del … l’organo accertatore ha confermato la violazione;

VISTO che l’art. 201 comma 1 bis del C.d.S. che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione e tra questi l’attraversamento di una intersezione con il semaforo rosso indicante luce rossa, e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non sia necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.

ATTESO che il caso in esame rientra tra quelli espressamente indicati come ipotesi di impossibilità della contestazione immediata dall’art. 384 Reg di Esec. Del C.d.S.

CONSIDERATO che con decreto n. 1130 del 18.03.04 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha confermato l’approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse dai veicoli, denominato PHOTORED F17A ed ha contestualmente previsto che lo stesso possa essere utilizzato anche in modalità automatica purché sottoposto a verifiche periodiche con cadenza non superiore ad un anno;

CONSIDERATO che l’infrazione è avvenuta in data successiva a quella dell’omologazione dell’apparecchio e che le prescritte verifiche sono state effettuate in data 26.07.07 direttamente dalla ditta costruttrice che ne ha rilasciato idonea certificazione; vista inoltre la nota n. 19687/USC del 28.02.07 del Ministero dei trasporti con la quale è stato ribadito che i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo rosso non sono strumenti di misura per cui le prescritte verifiche prescritte nei decreti di approvazione possono essere validamente effettuate dal produttore o dall’installatore;

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RITENUTO il verbale conforme al modello previsto dall’art. 383 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., essendo legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati riportante l’indicazione a stampa del nominativo del soggette responsabile (sent. Corte Cass. n. 1923 del 06.03.99);

RITENUTO fondato l’accertamento e regolare il procedimento di contestazione e notifica avvenuto con Racc.A/r a mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla legge 890/1982 e dall’art. 201/3 del C.d.S. per cui la circostanza che manchi sulla copia dell’atto la relazione di notifica prevista dall’art. 3 della predetta L.890, non inficia la validità della notificazione (sent. Cass.Civ I del 13.03.96 n.2099);

CONSIDERATO che non sono decorsi i termini per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione;

APPLICATO l’art. 126-bis C.d.S. come modificato dalla L. 1/08/03 n.214 nonché la sentenza della Corte Costituzionale n.27/2005 e l’art. 204/1 C.d.S., secondo il quale il Prefetto, ritenuto fondato l’accertamento, emette ordinanza motivata di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale;

VISTI gli artt. 146/3,201,203, 204, del citato Decretto Legislativo 30.04.92 n.285;                                          

                                       ORDINA E INGIUNGE 

A … meglio generalizzato in premessa, di pagare quale sanzione per l’infrazione di cui sopra la somma di € 286,00 e di versare la somma totale, comprensiva di spese, di € 296,81 di cui:

€          286,00     sanzione amministrativa;

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€             9,00     spese di notifica;

€             1,81     bollo;

al Comune di COLLEPASSO cui a norma di legge spettano i proventi della violazione in questione, tramite c.c.p. intestato al Comando Polizia Municipale di COLLEPASSO nel termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi ai sensi dell’art. 27 L.689/81.

Si invita lo stesso a produrre copia della ricevuta di pagamento al Comando accertatore.

Avverso il presente provvedimento può proporsi opposizione, in carta semplice, dinanzi al Giudice di Pace di COLLEPASSO, da presentarsi entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica. Ai sensi dell’art. 205 del C.d.S. la tutela giudiziaria è delegata all’amministrazione provinciale/comunale di COLLEPASSO destinataria dei relativi proventi presso la cui sede la Prefettura di Lecce – Ufficio Territoriale del Governo è domiciliata.

 Lecce, 16.7.08

F.to Il Dirigente dell’Area III-Vice Prefetto Aggiunto”.


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Pantaleo Gianfreda